Studio Mapee https://www.studiomapee.it Fri, 01 Nov 2019 15:04:16 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.12 Novità ADR https://www.studiomapee.it/novita-adr/ Sun, 27 Oct 2019 19:05:29 +0000 https://www.studiomapee.it/?p=2250 Obbligo di nomina del consulente ADR per spedizionieri Dal 01 Luglio 2019 è entrata in vigore definitivamente la versione 2019 dell’Accordo ADR. Una delle più significative novità contenute nel nuovo testo è quella che introduce l’obbligo, da parte delle imprese “speditori”, di nominare un Consulente ADR. Difatti, il nuovo paragrafo 1.8.3.1, modificato, recita: “Ogni impresa, la…

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Obbligo di nomina del consulente ADR per spedizionieri

Dal 01 Luglio 2019 è entrata in vigore definitivamente la versione 2019 dell’Accordo ADR.

Una delle più significative novità contenute nel nuovo testo è quella che introduce l’obbligo, da parte delle imprese “speditori”, di nominare un Consulente ADR.

Difatti, il nuovo paragrafo 1.8.3.1, modificato, recita:

“Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

Pertanto, ad oggi, lo speditore anche se non si occupa fisicamente delle operazioni di trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico deve sottostare all’obbligo della nomina del Consulente ADR che dovrà essere perfezionata e comunicata al competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti entro il 31 dicembre 2022.

Studio MAPEE Srl fornisce il servizio di Assunzione Incarico Consulente ADR per tutte le classi ADR con l’esclusione della classe 7 (radioattivi) e rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito alla presente comunicazione.

Per ulteriori informazioni contattateci telefonicamente allo 059.897238 o inviandoci una email a: adr@studiomapee.it

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Novità sul Codice Prevenzioni Incendi – D.M. 12 aprile 2019 https://www.studiomapee.it/novita-sul-codice-prevenzioni-incendi-d-m-12-aprile-2019/ Fri, 12 Apr 2019 18:06:04 +0000 https://www.studiomapee.it/?p=2253 Eliminazione del doppio binario per le attività non normate Con la G.U. del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il D.M. 12 aprile 2019 sulle “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”.  Tale decreto sancisce in parte…

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Eliminazione del doppio binario per le attività non normate

Con la G.U. del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il D.M. 12 aprile 2019 sulle “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”. 

Tale decreto sancisce in parte l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario”, poiché per n. 41 attività soggette, ovvero ex-non normate, contenute nell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011, la Regola Tecnica orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.

Il D.M. 12 aprile 2019 entrerà in vigore il 20 ottobre 2019.

Invece, per quanto riguarda le regole Tecniche Verticali (RTV), l’utilizzo del Codice di Prevenzione Incendi rimarrà una opzione volontaria, alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

Sarà obbligatorio utilizzare il Codice sia per attività di nuova realizzazione, sia per le modifiche, comprese quelle parziali, delle attività esistenti. In caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, il progettista potrà scegliere tra:

  • l’applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento dell’attività;
  • l’applicazione del Codice all’intera attività;
  • l’applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, solo qualora il Codice non fosse applicabile con l’esistente.

Infine, rispetto al testo del decreto approvato in Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS), le varianti principali sono le seguenti:

  • l’attività 72 – edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, non rientra nel campo di applicazione del Codice;
  • art. 2 comma 5: il Codice può essere riferimento progettuale per le attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 del DPR 151/2011 o per attività non elencate nell’Allegato 1.

Per ulteriori informazioni contattateci telefonicamente allo 059.897238 o inviandoci una email a: antincendio@studiomapee.it

 

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Novità SICUREZZA nelle attività di posa segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare https://www.studiomapee.it/novita-sicurezza-nelle-attivita-di-posa-segnaletica-stradale-in-presenza-di-traffico-veicolare/ Fri, 15 Mar 2019 19:09:16 +0000 https://www.studiomapee.it/?p=2258 Obbligo di formazione per tutti gli operatori della squadra Dal 15 marzo è abrogato il Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 ed entrerà in vigore il D.M. 22 gennaio 2019. Il settore legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare risulta essere uno di quelli con elevato impatto di infortuni mortali e…

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Obbligo di formazione per tutti gli operatori della squadra

Dal 15 marzo è abrogato il Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 ed entrerà in vigore il D.M. 22 gennaio 2019.

Il settore legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare risulta essere uno di quelli con elevato impatto di infortuni mortali e pertanto risulta necessario e fondamentale sensibilizzare e formare correttamente i lavoratori di questo settore.

Un primo aspetto che risalta dalla lettura comparata tra il vecchio D.M. ed il nuovo riguarda i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati. 

Nel punto 2 (Destinatari dei corsi) troviamo la prima differenza: i corsi sono diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre sparisce l’estensione presente sul D.M. abrogato “o comunque addetti ad attività in presenza di traffico”.

Di particolare rilievo invece è la composizione della squadra (Allegato I Punto 2.1.): mentre nel D.M. 4 MARZO 2013 la squadra era composta in maggioranza da operatori che avevano completato il percorso formativo previsto, nel D.M. 22 gennaio 2019 tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo. Inoltre, la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.

Il D.M. 4 marzo 2013 risulta abrogato, il nuovo D.M. prevede che i lavoratori ed i preposti possano effettuare attività su strada esclusivamente se preventivamente formati alla luce dell’allegato II del D.M. 22 gennaio 2019 stesso e non vi sono indicazioni specifiche o transitorie relative alla validità della formazione pregressa di chi è già stato formato o di chi ha fatto l’aggiornamento pari a 3 ore. 

Pertanto, vista anche l’introduzione di nuove ed importanti modifiche nei criteri di apposizione, mantenimento e rimozione della segnaletica, Studio MAPEE srl consiglia alle aziende di programmare, nel breve periodo, dei moduli di aggiornamento di almeno tre ore ai quali far partecipare il personale già formato sulla base del vecchio D.M. Tempistiche che a tutti gli effetti rientrano in quelle che sono le indicazioni relative alla distribuzione dell’aggiornamento di sei ore nel corso di ogni quinquennio.

Per ulteriori informazioni contattateci telefonicamente allo 059.897238 o inviandoci una email a: sicurezza@studiomapee.it

 

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